Distribuzione Print
ProLitteris distribuisce compensi per le opere stampate pubblicate su carta che sono sufficientemente diffuse in Svizzera.
Il diritto a un compenso può essere fatto valere se l'opera segnalata è disponibile in commercio in Svizzera per tutti a pagamento con una tiratura minima di 100 (settore libri e riviste scientifiche) o 500 (settore stampa) copie. I libri devono inoltre avere un ISBN. Se la tiratura minima non viene raggiunta, in alternativa può essere fornita la prova che l'opera in questione è disponibile in forma stampata per il prestito in almeno due biblioteche pubbliche (opere in lingua tedesca/francese/straniera) o in una biblioteca pubblica (opere in lingua italiana o retoromancia) in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
Le prove valide sono le seguenti:
Una conferma scritta dell'editore che la pubblicazione è stata consegnata al commercio svizzero con una tiratura minima di 100 copie o
Una prova scritta di due/una biblioteca svizzera, dalla quale risulti che la pubblicazione è disponibile in forma stampata (non disponibile online). Può trattarsi di una lettera della biblioteca, di un link o di uno screenshot di un catalogo bibliotecario online (ad es. swisscovery.ch o anche di altre biblioteche svizzere)
Le opere segnalate vengono prese in considerazione per la distribuzione di materiale stampato a seconda della classe di distribuzione tra 1 e 18 anni dalla pubblicazione:
Opere di narrativa (BL): 18 anni
Riviste scientifiche (WZ): 10 anni
Materiale didattico (LM), letteratura generale e specialistica (SL) e libri scientifici (WL): 6 anni
Fogli di norme (NB): 2 anni
Giornali e riviste per il pubblico (PZ): per l'anno in corso
Riviste specializzate (SZ): 2 anni
Per le dichiarazioni di pubblicazione relative a giornali e riviste, la durata del compenso è illimitata. Finché il giornale/la rivista viene pubblicato/a, viene compensato/a annualmente. Le opere già dichiarate rimangono registrate fino alla scadenza del periodo di compenso.
Il termine di dichiarazione delle opere per i compensi di reprografia è il 31 gennaio per le opere pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente e la distribuzione dei compensi avviene nell'autunno successivo.
Purtroppo non è possibile effettuare dichiarazioni retroattive.
È possibile inserire le opere menzionate nel nostro sistema di notifica online nell'elenco delle opere e per gli anni rimanenti (nella misura in cui la classe di distribuzione
Può inserire le opere menzionate nel nostro sistema di notifica online nella sua lista di opere e dichiararle per gli anni rimanenti (nella misura in cui la classe di distribuzione lo consente) dalla loro pubblicazione.
Qui troverà video dimostrativi che descrivono la procedura di notifica a titolo di esempio: Per un contributo su un libro e per un contributo su un giornale o una rivista.
Condizioni di compenso
Il diritto a un compenso può essere fatto valere se l'opera segnalata è disponibile in commercio in Svizzera per tutti a pagamento con una tiratura minima di 100 (settore libri e riviste scientifiche) o 500 (settore stampa) copie. I libri devono inoltre avere un ISBN. Se la tiratura minima non viene raggiunta, in alternativa può essere fornita la prova che l'opera in questione è disponibile in forma stampata per il prestito in almeno due biblioteche pubbliche (opere in lingua tedesca/francese/straniera) o in una biblioteca pubblica (opere in lingua italiana o retoromancia) in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
Le prove valide sono le seguenti:
Una conferma scritta dell'editore che la pubblicazione è stata consegnata al commercio svizzero con una tiratura minima di 100 copie o
Una prova scritta di due/una biblioteca svizzera, dalla quale risulti che la pubblicazione è disponibile in forma stampata (non disponibile online). Può trattarsi di una lettera della biblioteca, di un link o di uno screenshot di un catalogo bibliotecario online (ad es. swisscovery.ch o anche di altre biblioteche svizzere)
Durata della remunerazione
Le opere segnalate vengono prese in considerazione per la distribuzione di materiale stampato a seconda della classe di distribuzione tra 1 e 18 anni dalla pubblicazione:
Opere di narrativa (BL): 18 anni
Riviste scientifiche (WZ): 10 anni
Materiale didattico (LM), letteratura generale e specialistica (SL) e libri scientifici (WL): 6 anni
Fogli di norme (NB): 2 anni
Giornali e riviste per il pubblico (PZ): per l'anno in corso
Riviste specializzate (SZ): 2 anni
Per le dichiarazioni di pubblicazione relative a giornali e riviste, la durata del compenso è illimitata. Finché il giornale/la rivista viene pubblicato/a, viene compensato/a annualmente. Le opere già dichiarate rimangono registrate fino alla scadenza del periodo di compenso.
Termine di dichiarazione
Il termine di dichiarazione delle opere per i compensi di reprografia è il 31 gennaio per le opere pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente e la distribuzione dei compensi avviene nell'autunno successivo.
Purtroppo non è possibile effettuare dichiarazioni retroattive.
È possibile inserire le opere menzionate nel nostro sistema di notifica online nell'elenco delle opere e per gli anni rimanenti (nella misura in cui la classe di distribuzione
Può inserire le opere menzionate nel nostro sistema di notifica online nella sua lista di opere e dichiararle per gli anni rimanenti (nella misura in cui la classe di distribuzione lo consente) dalla loro pubblicazione.
Qui troverà video dimostrativi che descrivono la procedura di notifica a titolo di esempio: Per un contributo su un libro e per un contributo su un giornale o una rivista.
Aggiornato il: 19/02/2025
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